Le Normative Regionali
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In Italia, l'autonomia delle regioni in materia di certificazione energetica degli edifici ha generato una situazione frammentata e a volte confusa. Alcune Regioni hanno infatti attivato, attraverso normative regionali, un proprio sistema di certificazione energetica.
Le uniche Regioni a non avere legiferato in materia sono il Lazio, l’Umbria, le Marche, la Basilicata, il Molise, la Sicilia e la Sardegna, le quali, quindi, fanno riferimento alle Linee Guida Nazionali. Inoltre le suddette regioni non hanno un proprio Albo di riconoscimento dei professionisti abilitati alla Certificazione Energetica.
Tulle le altre Regioni, invece, hanno introdotto una propria regolamentazione attraverso Decreti Regionali che modificano in maniera anche sostanziale quanto introdotto dalla Normativa nazionale.
Alcune Regioni, infine, hanno adottato un proprio Albo di accreditamento e abilitazione dei professionisti.
Vediamo, quindi, qual è la situazione attuale. Riportiamo di seguito le peculiarità delle normative regionali distinte regione per regione.
ABRUZZO
La Regione Abruzzo ha recepito le Linee Guida Nazionali solo con un avviso: gli Attestati di Certificazione Energetica redatti da tecnici abilitati ai sensi della normativa nazionale vigente (D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e D. Lgs. n. 115/2008) vanno spediti a Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA - Via Passolanciano n. 75 - 65124 Pescara.
BASILICATA
La Regione Basilicata non ha recepito le Linee Guida Nazionali, ma con DGR n. 724 del 15/05/2006, si è dotata del "Sistema di valutazione energetico-ambientale degli edifici - Protocollo Sintetico Basilicata". Tale direttiva tecnica favorisce un corretto approccio all'edilizia sostenibile, alla misurazione del livello di eco-compatibilità degli edifici e alla riduzione del consumo di risorse.
CAMPANIA
Presto anche la Campania avrà la sua legge per la certificazione energetica degli edifici. È stato infatti presentato nel febbraio 2012 il disegno di legge “Disposizioni in materia di certificazione del rendimento energetico nell’edilizia”.
CALABRIA
Non avendo ancora la Regione Calabria legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi).
Gli Attestati di Certificazione Energetica, secondo quanto disposto dal paragrafo 8 dell’allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici” devono essere trasmessi dal Soggetto certificatore, entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
L’indirizzo dell’ufficio competente cui inviare i documenti relativi alla Certificazione Energetica è il seguente:
Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche
Viale Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S.Maria di Catanzaro (CZ)
EMILIA ROMAGNA
In Emilia Romagna è stata introdotta e modificata in data 26 settembre 2011 la procedura per la redazione dell’ACE, in applicazione alla legge Europea.
La Certificazione Energetica è quindi prevista in caso di:
Obbligo di effettuare il sopralluogo da parte del soggetto Certificatore
Non accettazione dell’Autocertificazione per edifici in classe G
Sanzioni:
Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi.
Dal 1°luglio 2010 sarà introdotto l’obbligo di Certificazione Energetica anche nel caso di contratti di locazione. I soggetti abilitati alla Certificazione sono tutti i professionisti iscritti all’Albo regionale Ermes Energia.
FRIULI VENEZIA GIULIA
La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato il Protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici.
Il protocollo VEA è uno strumento attuativo che, nell'ambito delle disposizioni in materia di edilizia sostenibile, disciplina la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi e gradua i relativi contributi previsti.
La certificazione comprende sia la certificazione energetica degli edifici previsto dalla Normativa Nazionale, che la valutazione di sostenibilità ambientale degli edifici. In particolare, il sistema di valutazione VEA prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise per 6 diverse aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli e, infine, una doppia qualità esterna ed interna. I requisiti sono espressi in modo qualitativo o quantitativo e il sistema prevede una classificazione composta da una lettera ed un numero.
La lettera corrisponde alla valutazione energetica (da A a G) mentre l'elaborazione dei punteggi delle schede porta alla definizione della classe ambientale, rappresentata da un numero da 1 a 3. Classe 3 : Impegno basso o assente. Classe 2 : Impegno medio, relativamente alla presenza di impianti alimentati da energia rinnovabile o altri fattori ambientali.
Classe 1 : Alto impegno ambientale.
In applicazione della convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed ARES Agenzia regionale per l’edilizia sostenibile, a far data dal 1 maggio 2012 tutte le documentazioni relative alla certificazione energetica (ACE, VEA, autodichiarazioni), vanno trasmesse ad ARES.
LAZIO
La regione Lazio non ha legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi).
La documentazione attestante la classe energetica dell'edificio (l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) con il relativo libretto di impianto o di centrale, se in possesso del tecnico abilitato ai sensi dell'Allegato III, comma 2, del D.Lgs 30/05/2008, n.115 , ovvero, nei casi consentiti, l'Autodichiarazione (resa dal proprietario dell'immobile da alienare) deve essere consegnata in formato cartaceo presso la Regione Lazio, "DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI" - v. Capitan Bavastro 108, 00154 Roma
LIGURIA
In Liguria la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi:
Sanzioni:
LOMBARDIA
In Lombardia la Certificazione è necessaria nei seguenti casi:
Sanzioni:
Non è prevista l’Autocertificazione per immobili di classe G, è reso obbligatorio il sopralluogo da parte del Certificatore che deve essere iscritto al registro CENED.
MARCHE
La regione Marche non ha legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi). La documentazione dovrà essere trasmessa alla Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia – P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche Gas ed Idrocarburi – Via Tiziano n° 44 – 60125 ANCONA, tramite consegna manuale, posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax al n.071-8063012 o, tramite posta elettronica certificata, all’[email protected]
PIEMONTE
In Piemonte la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi:
Sanzioni:
Non è prevista l’Autocertificazione per immobili di classe G e non vi è l'obbligo di verifica con sopralluogo da parte del certificatore incaricato.
Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito solamente da certificatori iscritti al registro SICEE del Piemonte.
PUGLIA
La Regione Puglia ha recepito le Linee Guida Nazionali. La certificazione energetica è quindi obbligatoria nei seguenti casi:
Sanzioni:
La Regione Puglia ha eliminato l’obbligatorietà di effettuare la certificazione energetica nel caso di cessione a titolo oneroso degli immobili.
E’ stato istituito sul portale Sistema Puglia l’Albo Regionale di accreditamento della figura del Certificatore, ma in seguito ad una sentenza del TAR n°2426/2010 è sospesa la gestione dell’elenco dei certificatori.
SICILIA
La Regione Sicilia ha recepito le Linee Guida Nazionali, istituendo un elenco regionale dei soggetti certificatori n applicazione dell'art. 3 del D.D.G. di questo Dipartimento n. 65 del 03 marzo 2011 (GURS n. 13 del 25 marzo 2011).
L'attestato di certificazione energetica, dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" di cui al decreto ministeriale 26/6/2009. I metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dalle disposizioni prima richiamate.
La dichiarazione in classe energetica "G" può essere effettuata secondo lo schema di cui all'allegato "B", riportato nel D.D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia n. 65 del 3 marzo 2011 (G.U.R.S. n. 13 del 25/3/2011).
TOSCANA
Anche la Regione Toscana ha recepito le Linee Guida Nazionali. Sono in vigore le norme Nazionali sia per quanto riguarda la metodologia di calcolo che l’individuazione delle caratteristiche che deve avere un professionista del settore per essere abilitato alla redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica.
Rispetto alle normative nazionali si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali:
- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.
Come previsto dalla normativa nazionale, il sopralluogo non risulta obbligatorio.
TRENTINO ALTO ADIGE
In Trentino Alto Adige si fa riferimento al protocollo di calcolo CasaClima, già attivo dal 1992. Nella Provincia autonoma di Bolzano già dall’ottobre 2002, si adottano i principi di CasaClima nel regolamento edilizio.
La Provincia di Trento ha attuato un regolamento che fissa i requisiti richiesti per i certificatori, i requisiti di prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del certificato. L’Organismo di Abilitazione dei Soggetti Certificatori, “Odatech” è stato creato a cura del Distretto Tecnologico Trentino "Habitech” in collaborazione con Ordini e Collegi professionali e con le Associazioni degli Industriali e Artigiani.
Gli interventi soggetti a certificazione energetica sono quindi:
L'obbligo di certificazione trova applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica
Devono essere riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienicosanitario, la stima delle emissioni di co2 e la classe energetica di appartenenza.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa in un luogo facilmente visibile al pubblico. La delibera di riferimento (n. 1429 del 17.06.2010) conferma che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare (compravendite), continua ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, l'Allegato 6 delle Linee guida nazionali emanate con D.M. 26 giugno 2009.
Non è quindi previsto l'obbligo per i casi di locazione.
VALLE D’AOSTA
Dal 20 luglio 2011 in Valle d'Aosta l'attestato di Certificazione energetica seguirà il modello regionale Beauclimat.
L'attestato di certificazione energetica può essere compilato solo da un professionista iscritto nell'elenco regionale dei certificatori energetici che deve garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei committenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse.
La prestazione energetica dell'edificio oggetto di certificazione deve essere calcolata, secondo le metodologie definite con d.G.r. n. n.1606 del 8/07/2011, utilizzando lo strumento di calcolo denominato “Software per la certificazione energetica degli edifici in Valle d'Aosta – Beauclimat” oppure un qualunque strumento di calcolo che implementi le metodologie stesse. Il valore di prestazione energetica globale così ricavato sarà espresso sull'attestato in mq per edifici aventi destinazione d'uso residenziale di tipo E.1(1) ed E.1(2) - esclusi i collegi,conventi, case di pena e caserme - ed in mc per tutte le altre destinazioni d'uso.
In Valle d’Aosta la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi:
- Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire i sopralluoghi nella fasi salienti del cantiere;
- L'attestato di certificazione deve essere consegnato in Comune ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.
Non è prevista l’Autocertificazione per immobili di classe G.
Al fine di dimostrare il proprio operato, il certificatore energetico ha l'obbligo di conservare, per cinque anni dalla data di validazione dell'attestato, la documentazione relativa ai dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici a supporto del calcolo della prestazione energetica dell'edificio. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione degli ispettori per l'espletamento di eventuali controlli.
VENETO
In Veneto si seguono le Linee Guida Nazionali, per cui la Certificazione Energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
Sanzioni: Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito da un tecnico abilitato secondo le Linee Guida Nazionali, e non è attualmente attivo un elenco regionale specifico.
Invio degli ACE alla Regione Veneto: la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, ha stabilito che dal 02 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l’applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative indicate nel manuale operativo.
UMBRIA, MOLISE e SARDEGNA
Queste regioni non hanno legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi).
Le uniche Regioni a non avere legiferato in materia sono il Lazio, l’Umbria, le Marche, la Basilicata, il Molise, la Sicilia e la Sardegna, le quali, quindi, fanno riferimento alle Linee Guida Nazionali. Inoltre le suddette regioni non hanno un proprio Albo di riconoscimento dei professionisti abilitati alla Certificazione Energetica.
Tulle le altre Regioni, invece, hanno introdotto una propria regolamentazione attraverso Decreti Regionali che modificano in maniera anche sostanziale quanto introdotto dalla Normativa nazionale.
Alcune Regioni, infine, hanno adottato un proprio Albo di accreditamento e abilitazione dei professionisti.
Vediamo, quindi, qual è la situazione attuale. Riportiamo di seguito le peculiarità delle normative regionali distinte regione per regione.
ABRUZZO
La Regione Abruzzo ha recepito le Linee Guida Nazionali solo con un avviso: gli Attestati di Certificazione Energetica redatti da tecnici abilitati ai sensi della normativa nazionale vigente (D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e D. Lgs. n. 115/2008) vanno spediti a Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA - Via Passolanciano n. 75 - 65124 Pescara.
BASILICATA
La Regione Basilicata non ha recepito le Linee Guida Nazionali, ma con DGR n. 724 del 15/05/2006, si è dotata del "Sistema di valutazione energetico-ambientale degli edifici - Protocollo Sintetico Basilicata". Tale direttiva tecnica favorisce un corretto approccio all'edilizia sostenibile, alla misurazione del livello di eco-compatibilità degli edifici e alla riduzione del consumo di risorse.
CAMPANIA
Presto anche la Campania avrà la sua legge per la certificazione energetica degli edifici. È stato infatti presentato nel febbraio 2012 il disegno di legge “Disposizioni in materia di certificazione del rendimento energetico nell’edilizia”.
CALABRIA
Non avendo ancora la Regione Calabria legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi).
Gli Attestati di Certificazione Energetica, secondo quanto disposto dal paragrafo 8 dell’allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici” devono essere trasmessi dal Soggetto certificatore, entro i quindici giorni successivi alla loro consegna al richiedente, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
L’indirizzo dell’ufficio competente cui inviare i documenti relativi alla Certificazione Energetica è il seguente:
Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche
Viale Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S.Maria di Catanzaro (CZ)
EMILIA ROMAGNA
In Emilia Romagna è stata introdotta e modificata in data 26 settembre 2011 la procedura per la redazione dell’ACE, in applicazione alla legge Europea.
La Certificazione Energetica è quindi prevista in caso di:
- nuova costruzione
- demolizione e ricostruzione o ristrutturazione integrale con superficie utile maggiore di 1000 m2
- compravendita di edifici o singole unità immobiliari
- dal 1° luglio 2010 l’obbligo è stato esteso alla locazione (affitto)
- accesso ad incentivi o agevolazioni di qualsiasi natura se prevedono la certificazione energetica per ottenere il beneficio.
- Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio dichiarare l’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari
Obbligo di effettuare il sopralluogo da parte del soggetto Certificatore
Non accettazione dell’Autocertificazione per edifici in classe G
Sanzioni:
Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi.
Dal 1°luglio 2010 sarà introdotto l’obbligo di Certificazione Energetica anche nel caso di contratti di locazione. I soggetti abilitati alla Certificazione sono tutti i professionisti iscritti all’Albo regionale Ermes Energia.
FRIULI VENEZIA GIULIA
La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato il Protocollo regionale VEA per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici.
Il protocollo VEA è uno strumento attuativo che, nell'ambito delle disposizioni in materia di edilizia sostenibile, disciplina la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi e gradua i relativi contributi previsti.
La certificazione comprende sia la certificazione energetica degli edifici previsto dalla Normativa Nazionale, che la valutazione di sostenibilità ambientale degli edifici. In particolare, il sistema di valutazione VEA prevede la compilazione di 22 schede tematiche suddivise per 6 diverse aree: valutazione energetica, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, materiali da costruzione, risparmio idrico e permeabilità dei suoli e, infine, una doppia qualità esterna ed interna. I requisiti sono espressi in modo qualitativo o quantitativo e il sistema prevede una classificazione composta da una lettera ed un numero.
La lettera corrisponde alla valutazione energetica (da A a G) mentre l'elaborazione dei punteggi delle schede porta alla definizione della classe ambientale, rappresentata da un numero da 1 a 3. Classe 3 : Impegno basso o assente. Classe 2 : Impegno medio, relativamente alla presenza di impianti alimentati da energia rinnovabile o altri fattori ambientali.
Classe 1 : Alto impegno ambientale.
In applicazione della convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed ARES Agenzia regionale per l’edilizia sostenibile, a far data dal 1 maggio 2012 tutte le documentazioni relative alla certificazione energetica (ACE, VEA, autodichiarazioni), vanno trasmesse ad ARES.
LAZIO
La regione Lazio non ha legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi).
La documentazione attestante la classe energetica dell'edificio (l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) con il relativo libretto di impianto o di centrale, se in possesso del tecnico abilitato ai sensi dell'Allegato III, comma 2, del D.Lgs 30/05/2008, n.115 , ovvero, nei casi consentiti, l'Autodichiarazione (resa dal proprietario dell'immobile da alienare) deve essere consegnata in formato cartaceo presso la Regione Lazio, "DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, TERZO SETTORE, SERVIZIO CIVILE E TUTELA DEI CONSUMATORI" - v. Capitan Bavastro 108, 00154 Roma
LIGURIA
In Liguria la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi:
- Edifici di nuova costruzione
- Ristrutturazione edilizia per edifici oltre i 1000 mq
- Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari: è obbligatoria la redazione, ma non la consegna dell’Attestato al momento della stipula del rogito.
- Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari: obbligatoria sin dal maggio 2008. E’ obbligatoria la redazione dell’Attestato, ma non la consegna dello stesso al momento della stipula del contratto.
- Sgravi fiscali o incentivi
- Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”
- Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio dichiarare l’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari
Sanzioni:
- Da 5.000 a 30.000 € al costruttore che non rilascia all’acquirente l’ACE Da 5.000 a 30.000 € al costruttore che non rilascia all'acquirente l'ACE
- Da 5.000 a 30.000 € al costruttore che non rilascia all’acquirente l’ACE Da 5.000 a 30.000 € al professionista che redige un ACE non veritiero
- Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
LOMBARDIA
In Lombardia la Certificazione è necessaria nei seguenti casi:
- Dal 1 gennaio 2012 l’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la relativa classe energetica (dalla A+ alla G) già in fase d’annuncio di locazione o vendita del singolo appartamento, piuttosto che dell’intero edificio. L’obbligo riguarda tutti i mezzi di comunicazione dell’annuncio commerciale.
- Cessione a titolo oneroso dell'intero edificio o di singola unità abitativa.
- Nuova costruzione o ampliamento di più del 20% del volume riscaldato.
- Cessione a titolo oneroso dell'intero edificio o di singola unità abitativa: il certificato va consegnato all’acquirente in sede di stipula contrattuale (rogito).
- Locazione di una singola unità immobiliare o più unità immobiliari: l'ACE deve essere consegnato in originale o in copia conforme dal locatore al conduttore, sia nel caso di nuovo contratto sia nel caso di rinnovo (sia esso espresso o tacito).
- Ristrutturazione di più del 25% della superficie dell’involucro
- Sgravi fiscali o incentivi
- Contratti di Servizio Energia
- Contratti di gestione impianti con committente ente pubblico
- Attività edilizia prevista dal “Piano Casa” Dal 1/07/2010 sarà obbligatoria per contratti di locazione ed Edifici pubblici più grandi di 1000 mq
Sanzioni:
- Da 5.000 a 20.000 € dovuti dall'alienante per cessioni a titolo oneroso
- Da 2.500 a 10.000 € dovuti dal locatore per contratti di locazione
- Da 500 a 2.000 € per contratti Servizio Energia e gestione impianti, dovuti dall'aggiudicatario
- Non rilascio di titolo abitativo e incentivi
Non è prevista l’Autocertificazione per immobili di classe G, è reso obbligatorio il sopralluogo da parte del Certificatore che deve essere iscritto al registro CENED.
MARCHE
La regione Marche non ha legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi). La documentazione dovrà essere trasmessa alla Regione Marche – Servizio Territorio Ambiente Energia – P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche Gas ed Idrocarburi – Via Tiziano n° 44 – 60125 ANCONA, tramite consegna manuale, posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax al n.071-8063012 o, tramite posta elettronica certificata, all’[email protected]
PIEMONTE
In Piemonte la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi:
- Edifici di nuova costruzione
- Ristrutturazione edilizia degli edifici
- Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
- Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari
- Sgravi fiscali o incentivi
- Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”
- Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio dichiarare l’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari
Sanzioni:
- Per il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero sanzione paripari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori.
- Il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della .
- Da 5.000 a 30.000 € al costruttore che non rilascia all'acquirente l'ACE
- Da 1.000 a 10.000 € se assente nelle cessioni a titolo oneroso
- Da 500 a 5.000 € se assente alla stupula del contratto di locazione
- Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
Non è prevista l’Autocertificazione per immobili di classe G e non vi è l'obbligo di verifica con sopralluogo da parte del certificatore incaricato.
Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito solamente da certificatori iscritti al registro SICEE del Piemonte.
PUGLIA
La Regione Puglia ha recepito le Linee Guida Nazionali. La certificazione energetica è quindi obbligatoria nei seguenti casi:
- Nuova costruzione di edifici e impianti
- Ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti
- Ampliamenti volumetrici
- Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti
- Installazione di nuovi impianti in edifici esistenti
- Sgravi fiscali o incentivi
- Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”
- Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio dichiarare l’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari
Sanzioni:
- Da 5.000 a 30.000 € al costruttore che non rilascia all’acquirente l’ACE
- Da 5.000 a 30.000 € al professionista che redige un ACE non veritiero
- Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
La Regione Puglia ha eliminato l’obbligatorietà di effettuare la certificazione energetica nel caso di cessione a titolo oneroso degli immobili.
E’ stato istituito sul portale Sistema Puglia l’Albo Regionale di accreditamento della figura del Certificatore, ma in seguito ad una sentenza del TAR n°2426/2010 è sospesa la gestione dell’elenco dei certificatori.
SICILIA
La Regione Sicilia ha recepito le Linee Guida Nazionali, istituendo un elenco regionale dei soggetti certificatori n applicazione dell'art. 3 del D.D.G. di questo Dipartimento n. 65 del 03 marzo 2011 (GURS n. 13 del 25 marzo 2011).
L'attestato di certificazione energetica, dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.lgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" di cui al decreto ministeriale 26/6/2009. I metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dalle disposizioni prima richiamate.
La dichiarazione in classe energetica "G" può essere effettuata secondo lo schema di cui all'allegato "B", riportato nel D.D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia n. 65 del 3 marzo 2011 (G.U.R.S. n. 13 del 25/3/2011).
TOSCANA
Anche la Regione Toscana ha recepito le Linee Guida Nazionali. Sono in vigore le norme Nazionali sia per quanto riguarda la metodologia di calcolo che l’individuazione delle caratteristiche che deve avere un professionista del settore per essere abilitato alla redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica.
- Rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale si aggiungono dei casi di obbligatorietà: locazione di un immobile
- ricostruzione di immobili di superficie anche minore a 1000 mq
- fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq.
Rispetto alle normative nazionali si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali:
- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.
Come previsto dalla normativa nazionale, il sopralluogo non risulta obbligatorio.
TRENTINO ALTO ADIGE
In Trentino Alto Adige si fa riferimento al protocollo di calcolo CasaClima, già attivo dal 1992. Nella Provincia autonoma di Bolzano già dall’ottobre 2002, si adottano i principi di CasaClima nel regolamento edilizio.
La Provincia di Trento ha attuato un regolamento che fissa i requisiti richiesti per i certificatori, i requisiti di prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del certificato. L’Organismo di Abilitazione dei Soggetti Certificatori, “Odatech” è stato creato a cura del Distretto Tecnologico Trentino "Habitech” in collaborazione con Ordini e Collegi professionali e con le Associazioni degli Industriali e Artigiani.
Gli interventi soggetti a certificazione energetica sono quindi:
- edifici di nuova costruzione
- sostituzione edilizia
- demolizione e ricostruzione
- ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente
- ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq.
- Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio dichiarare l’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari
L'obbligo di certificazione trova applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica
Devono essere riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienicosanitario, la stima delle emissioni di co2 e la classe energetica di appartenenza.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa in un luogo facilmente visibile al pubblico. La delibera di riferimento (n. 1429 del 17.06.2010) conferma che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare (compravendite), continua ad applicarsi, fino a nuove disposizioni, l'Allegato 6 delle Linee guida nazionali emanate con D.M. 26 giugno 2009.
Non è quindi previsto l'obbligo per i casi di locazione.
VALLE D’AOSTA
Dal 20 luglio 2011 in Valle d'Aosta l'attestato di Certificazione energetica seguirà il modello regionale Beauclimat.
L'attestato di certificazione energetica può essere compilato solo da un professionista iscritto nell'elenco regionale dei certificatori energetici che deve garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei committenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse.
La prestazione energetica dell'edificio oggetto di certificazione deve essere calcolata, secondo le metodologie definite con d.G.r. n. n.1606 del 8/07/2011, utilizzando lo strumento di calcolo denominato “Software per la certificazione energetica degli edifici in Valle d'Aosta – Beauclimat” oppure un qualunque strumento di calcolo che implementi le metodologie stesse. Il valore di prestazione energetica globale così ricavato sarà espresso sull'attestato in mq per edifici aventi destinazione d'uso residenziale di tipo E.1(1) ed E.1(2) - esclusi i collegi,conventi, case di pena e caserme - ed in mc per tutte le altre destinazioni d'uso.
In Valle d’Aosta la Certificazione Energetica è necessaria nei seguenti casi:
- di nuova costruzione;
- interessati da totale demolizione e ricostruzione;
- sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998.
- Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire i sopralluoghi nella fasi salienti del cantiere;
- L'attestato di certificazione deve essere consegnato in Comune ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio.
- a cura del venditore, nei casi di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari e messo a disposizione dell'acquirente.
- Per le locazioni non è prevista la Certificazione Energetica dalla l.r. 21/2008 ma vale quanto previsto a livello nazionale dal d.lgs. 28/2011: Solo nei contratti di locazione, di edifici e unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
- Tutti gli edifici di proprietà pubblica devono essere dotati di attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2012, come previsto nell'allegato D della d.G.r. 1062/2011.
Non è prevista l’Autocertificazione per immobili di classe G.
Al fine di dimostrare il proprio operato, il certificatore energetico ha l'obbligo di conservare, per cinque anni dalla data di validazione dell'attestato, la documentazione relativa ai dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici a supporto del calcolo della prestazione energetica dell'edificio. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione degli ispettori per l'espletamento di eventuali controlli.
VENETO
In Veneto si seguono le Linee Guida Nazionali, per cui la Certificazione Energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
- Cessione a titolo oneroso dell'intero edificio o di singole unità abitative
- Edifici di nuova costruzione
- Ristrutturazione totale di edifici con superficie utile maggiore di 1000 m2
- Interventi di demolizione e ricostruzione
- Ampliamenti di volume maggiori del 20%
- Sgravi fiscali o incentivi
- Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”
- Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio dichiarare l’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari
Sanzioni: Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito da un tecnico abilitato secondo le Linee Guida Nazionali, e non è attualmente attivo un elenco regionale specifico.
Invio degli ACE alla Regione Veneto: la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, ha stabilito che dal 02 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l’applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative indicate nel manuale operativo.
UMBRIA, MOLISE e SARDEGNA
Queste regioni non hanno legiferato in materia di ACE, si applica la normativa nazionale (Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii e i suoi decreti attuativi).