La Normativa Nazionale Italiana
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La normativa in materia di certificazione energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia. Tale normativa è stata successivamente modificata da una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, fra i quali devono ricordarsi:
A partire dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.
Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i decreti attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal d. lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’allegato I al 311/06.
Il 2 aprile 2009, con quattro anni di ritardo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto del presidente della Repubblica, recante attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo riferimento alle nuove UNI TS 11300.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.
Dal 22 agosto 2008 non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). Allo stesso modo per i contratti di locazione (l'art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche). Non sono state soppresse le restanti norme del D.Lgs 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell'art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l'ACE o l'AQE.
Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto.
Dal 28 dicembre 2012, con l'entrata in vigore del decreto 22 novembre 2012, che ne abroga il relativo paragrafo contenuto nelle linee guida nazionali per la certificazione energetica, non è più possibile produrre un'autodichiarazione da parte del proprietario in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica e per edifici esistenti con superficie inferiore ai 1000 metri quadri, in cui, a fronte della scadente qualità energetica dell’immobile, si dichiarava che l’edificio era in classe energetica G e i costi per la gestione energetica erano molto alti.
- D.lgs. 311/06, in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05"
- D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, di cui devono segnalarsi l’art. 11, rubricato Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari, il quale detta disposizioni volte ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica e di ricorso ad energie alternative e l’art. 18, il quale stabilisce la disciplina applicabile in via transitoria alle fattispecie precedenti l’emanazione dei decreti previsti dall’art. 4, comma 1, lettere a), b), c) del d.lgs. 192/2005;
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133, il cui art. 35, comma 2-bis, ha disposto l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005, i quali prevedevano, a pena di nullità del contratto, l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso, nonché l’obbligo di consegna e/o messa a disposizione dello stesso a favore del conduttore.* DPR 59/09, in vigore dal 25/06/09
- DM 26 giugno 2009 (linee guida nazionali)
- D.lgs. 3 marzo 2011, n.28 in vigore dal 27/03/11: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)"
- Decreto 22 novembre 2012, "Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.»".
A partire dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.
Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i decreti attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal d. lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’allegato I al 311/06.
Il 2 aprile 2009, con quattro anni di ritardo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto del presidente della Repubblica, recante attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo riferimento alle nuove UNI TS 11300.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.
Dal 22 agosto 2008 non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). Allo stesso modo per i contratti di locazione (l'art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche). Non sono state soppresse le restanti norme del D.Lgs 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell'art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l'ACE o l'AQE.
Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto.
Dal 28 dicembre 2012, con l'entrata in vigore del decreto 22 novembre 2012, che ne abroga il relativo paragrafo contenuto nelle linee guida nazionali per la certificazione energetica, non è più possibile produrre un'autodichiarazione da parte del proprietario in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica e per edifici esistenti con superficie inferiore ai 1000 metri quadri, in cui, a fronte della scadente qualità energetica dell’immobile, si dichiarava che l’edificio era in classe energetica G e i costi per la gestione energetica erano molto alti.